S T A T U T O

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1

E’ costituita l’associazione culturale denominata “PRAGMA” (in seguito denominata Associazione). Essa ha sede presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università Roma Tre, via Ostiense 234, 00146 Roma.

 Art. 2

2.1 – L’Associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro. L’Associazione si propone di promuovere studi e riflessioni riguardo al rapporto tra il pragmatismo americano e il pensiero filosofico contemporaneo. Muovendosi in un paradigma gnoseologico che integra azione e pensiero, già rivelatosi capace di dar conto delle ragioni della ricerca scientifica e di offrire una via d’accesso promettente a tradizionali problemi epistemologici, l’Associazione intende sviluppare il confronto filosofico internazionale su temi appartenenti ad ambiti disciplinari diversi e variamente interconnessi: la semiotica, la logica, la filosofia morale, la filosofia della matematica, l’analisi del linguaggio, ecc.

2.2 – A questo fine, l’Associazione promuove incontri culturali e pubblicazioni, la realizzazione di un sito web, la realizzazione di un centro di documentazione, l’attività e gli scambi accademici sui temi del proprio mandato e altre attività che possano contribuire agli scopi istituzionali.

2.3 – L’Associazione collabora, con altri soggetti del privato, all’elaborazione e alla realizzazione di progetti di studio e di ricerca, nonché all’organizzazione di iniziative congiunte quali seminari, corsi, attività di divulgazione, ed ogni altra attività idonea a perseguire gli scopi istituzionali. Può attuare le proprie iniziative con il patrocinio delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche nonché con la collaborazione di soggetti privati.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 3

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni che diverranno di proprietà dell’associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione;

b) dalle quote sociali d’iscrizione ed annuali;

c) da convenzioni con enti pubblici e privati;

d) da donazioni e lasciti testamentari;

e) da contributi dallo Stato, da enti e da istituzioni pubbliche;

f) da erogazioni liberali;

g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto secondo disposizioni di legge.

Art. 4

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo per il successivo esercizio e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. E’ fatto divieto all’associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Associati

Art. 5

Sono previsti tre tipi di associati: soci fondatori, ordinari e onorari. Solamente i soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto all’assemblea dei soci.

a) Sono soci fondatori le persone fisiche che stipulano l’atto costitutivo dell’associazione e sono di diritto membri del Comitato Direttivo.

b) Sono soci ordinari tutti coloro, persone fisiche, la cui domanda di ammissione viene accolta dai soci fondatori e che sono in regola con il pagamento dell’iscrizione e della quota associativa annuale.

c) Sono soci onorari le persone che si sono distinte per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi dell’associazione, in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività dell’associazione. Sono altresì soci onorari i rappresentanti delle Istituzioni che si siano dimostrati interessati alle attività dell’Associazione. L’ammissione a socio onorario viene deliberata dai soci fondatori; i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, possono partecipare alle assemblee dei soci senza diritto di voto e possono ricoprire incarichi e/o rappresentare il centro nelle sue attività esterne.

Art. 6

La qualità di socio si perde per:

– recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R.;

– decesso;

– dimissioni;

– morosità;

– esclusione dovuta a gravi infrazioni alle norme statutarie, a comportamenti contrari alla legge o comunque lesivi degli interessi sociali.

La morosità, la perdita dei requisiti e l’esclusione vengono dichiarate con delibera dei soci fondatori. In nessun caso il socio ha diritto al rimborso delle quote associative già versate e perde ogni diritto nel patrimonio dell’associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Organi Sociali

Art. 7

Sono organi dell’associazione:

–                      l’Assemblea degli associati;

–                      Il Presidente;

–                      Il Comitato Direttivo;

–                      Il Tesoriere, se nominato.

Assemblea

Art. 8

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati fondatori e ordinari. I soci onorari hanno diritto di intervento. L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede o altro indirizzo mediante avviso che contenga l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco dei punti all’ordine del giorno. La convocazione sarà affissa presso i locali del Dipartimento sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’assemblea dei soci può essere convocata con domanda firmata da almeno un terzo dei soci con diritto di voto, per motivi attinenti l’attuazione dei fini statutari o il funzionamento degli organi.

Art. 9

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio per deliberare sul bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno. L’assemblea elegge al proprio interno il Presidente e delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto. L’assemblea è altresì convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento dell’iscrizione e della quota annua di associazione. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio a mezzo di delega scritta.

Art. 11

L’assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza, l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in assemblea.

Art. 12

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno tre soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti. Per la modifica dello Statuto dell’associazione occorre la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dell’art. 2 è necessario inoltre il voto favorevole di tutti i soci fondatori. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

Amministrazione

Art. 13

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Presiede l’assemblea e cura l’esecuzione dei deliberata dell’assemblea.

Art. 14

1) Il Comitato direttivo è composto dal/la Presidente, dai componenti di diritto previsti da disposizioni statutarie e dai componenti eletti dall’Assemblea nel numero che sarà definito dall’Assemblea medesima; rimane in carica due anni.

2) Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; delibera sull’ammissione dei soci, promuove i contatti con altre associazioni che operano nello stesso campo di attività, individua le linee di intervento da sottoporre all’Assemblea; dirige e determina le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.

Controllo

Art. 15

L’Assemblea dei soci, ove lo ritenesse opportuno, può nominare un Tesoriere. Il Tesoriere dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Clausola compromissoria

Art. 16

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra gli associati o loro aventi causa fra essi e all’associazione sarà demandata ad un collegio arbitrale composto da 3 membri di cui due nominati dalle parti contendenti ed il terzo, che fungerà da Presidente, nominato dai primi due.

Rinvio alla legge

Art. 17

Per quanto non è contemplato dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in tema di associazioni non riconosciute.